giovedì 29 dicembre 2016

Novità ADR 2017

Si forniscono alcune indicazioni sulle novità introdotte.

Obblighi del trasportatore e del caricatore
L’ADR 2017 prevede delle modifiche per quanto riguarda gli obblighi delle figure professionali del trasportatore e del caricatore.
Per il trasportatore: è previsto che debba assicurarsi che gli equipaggiamenti prescritti nell’ADR per singole classi si trovino a bordo del veicolo non solo per il conducente, ma per l’intero equipaggio (1.4.2.2.1 g)), mettendo a disposizione di quest’ultimo le istruzioni scritte previste dall’ADR (1.4.2.2.6). Prima era invece affermato che bisognava assicurarsi che gli equipaggiamenti prescritti nelle istruzioni scritte per il conducente si trovassero a bordo; viene pertanto creata una nuova sottosezione, 1.4.2.2.6, che in maniera più esplicita prevede per il trasportatore l’obbligo di mettere a disposizione dell’equipaggio del veicolo, e quindi non più solo del conducente, le istruzioni scritte come stabilito dall’ADR.
Per quanto riguarda il caricatore, l’ADR 2017 prevede che questa figura deve in modo più generale, osservare le condizioni relative al carico ed alla movimentazione delle merci pericolose in ogni circostanza che lo riguardi durante l’operazione di trasporto, quindi non soltanto quando carica merci pericolose su un veicolo, in un grande o piccolo contenitore. Dopo aver caricato le merci in un contenitore, deve poi osservare le disposizioni relative alle etichette, ai marchi ed alla segnaletica arancione presenti.
Per la figura del riempitore, pur non mutando i suoi obblighi, viene ora solo meglio esplicitato che egli si deve assicurare, quando prepara le merci pericolose ai fini del trasporto, che le etichette, i marchi, i pannelli arancioni sino apposti in maniera corretta sulle cisterne, sui veicoli e sui contenitori per i trasporti alla rinfusa.
Classi ADR
Nella classificazione delle classi ADR (che va dalla 1 alla 9), viene introdotta una nuova definizione delle materie della classe 4.1 che, oltre ai solidi infiammabili, le materie autoreattive ed agli esplosivi solidi desensibilizzati, comprendono ora anche le materie che polimerizzano: esse sono materie, che senza stabilizzazione, sono suscettibili di subire una forte reazione esotermica causando la formazione di molecole più grandi o causando la formazione di polimeri nelle condizioni normali di trasporto.
Trasporto di pile al litio
Dopo il 31 dicembre 2018 (1.6.1.38), sui colli delle pile al litio dei numeri ONU 3090 e 3480 preparati secondo la Disposizione Speciale 188 (in esenzione dall’ADR) dovrà figurare un nuovo marchio specifico definito al 5.2.1.9.2, ovvero un marchio a forma di rettangolo con i bordi tratteggiati in rosso, con dimensioni minime di 12 cm. di larghezza e 11 cm. di altezza, riportante come disegno interno un gruppo di pile, di cui una danneggiata e sovrastata da una fiamma: la marcatura deve essere apposta sopra il numero UN che è 3090 per le pile o batterie al litio di metallo e 3480 per le batterie o pile al litio ionico. (Vedi nota 1).
Sugli altri colli (non esenti dall’ADR) dovrà essere apposto il nuovo modello di etichetta numero 9A definito al 5.2.2.2.2, mentre secondo il 5.3.1.1.4 la placca-etichetta corrispondente dovrà essere conforme al modello numero 9 invece del numero 9A. Secondo il 5.4.1.1.1 c) il documento di trasporto dovrà riportare unicamente il numero della classe, ossia 9, e non 9A. Questa nuova etichetta è stata integrata anche nelle istruzioni scritte del 5.4.3.4 e tale modifica entrerà in vigore, unitamente ad altre, il 1° luglio 2017.
Lista delle merci pericolose (tabella A)
Vengono apportate alcune modifiche alla lista delle merci pericolose (cap. 3.2, tabella A): per i materiali radioattivi con numero UN 2977 e UN 2978, viene ora attribuito anche il pericolo di tossicità, oltre a quello di radioattività e corrosività già posseduto in precedenza; vengono modificate le definizioni delle rubriche dei bifenili UN 3151 e UN 3152 ed introdotte le nuove rubriche delle confezioni di resina poliestere UN 3527 (classe 4.1).
Formazione conducenti
Per quanto riguarda la formazione dei conducenti, viene ora previsto che tutti gli esami devono essere monitorati e verificati per evitare qualsiasi manipolazione o frode ed i documenti dell’esame vanno registrati e conservati sotto forma di stampa o file elettronico: viene data ora la possibilità che le prove scritte possono essere svolte, tutte o in parte, sotto forma di esami elettronici e le risposte dovranno essere quindi valutate attraverso tecniche elettroniche, tramite hardware e software accettati dall’autorità competente.
Trasporto in esenzione parziale
Nella tabella relativa all’esenzione parziale dall’ADR per quantità trasportate, cap. 1.1.3.6, sono apportate alcune variazioni in quanto vengono inserite nuove rubriche appartenenti alle classi 4.1, 4.3, 5.1, 6.1, 8 e 9.
Aerosol
Viene meglio specificata la definizione degli aerosol, prima individuati come recipienti non ricaricabili, rispondenti alla disposizioni del capitale 6.2.6; ora, per distinguerli dagli imballaggi interni, sono definiti come oggetti costituiti da recipiente non ricaricabile rispondenti alle prescrizioni del 6.2.6. Resta invariata la parte che consente la costruzione in metallo, vetro o materia plastica, contenente un gas compresso, liquefatto o disciolto sotto pressione, munito di un dispositivo di dispersione per espellere il contenuto.
Consulente alla sicurezza
Per quanto riguarda le funzioni del consulente alla sicurezza del trasporto di merci pericolose, vengono introdotte anche quelle relative alle operazioni di riempimento e di imballaggio; questo perché anche le imprese che effettuano attività di imballaggio e riempimento dei colli contenenti merci pericolose (oltre i limiti di esenzione), sono obbligate alle nomina del consulente ADR.

Nota 1

ETICHETTA PER IL TRASPORTO DI PILE AL LITIO
IN ESENZIONE ALL’ADR
(SECONDO LA DISPOSIZIONE SPECIALE N. 188 ALL’ADR 2017)
* : numero ONU
** : numero di telefono dello speditore 

Di seguito sono riassunti i prerequisiti che devono essere rispettati affinché sia applicabile la suddetta Disposizione Speciale 188.

PILE BATTERIE AL LITIO METALLICO (UN 3090 e UN 3091)
PILA (tenore di litio non superiore ad 1 g); 
BATTERIA (tenore di litio non superiore a 2 g); 
PILA/BATTERIA approvata (sottosezione 38.3 della parte III del Manuale delle prove e dei criteri); 
PILA/BATTERIA protetta da cortocircuiti; 
PILA/BATTERIA o DISPOSITIVO imballati in imballaggio interno e inseriti in imballaggio esterno robusto; 
MARCATURA COLLO E DOCUMENTO (con indicazioni su contenuto, infiammabilità in caso di danneggiamento, manipolazione e procedure in caso di danneggiamento, contatto telefonico in caso di emergenza).
   
PILE BATTERIE AL LITIO IONICO (UN 3480 e UN 3481)
PILA (energia nominale non superiore a 20 Wh);
BATTERIA (energia nominale non superiore a 100 Wh);
PILA/BATTERIA approvata (sottosezione 38.3 della parte III del Manuale delle prove e dei criteri);
PILA/BATTERIA protetta da cortocircuiti;
PILA/BATTERIA o DISPOSITIVO imballati in imballaggio interno e insertiti in imballaggio esterno robusto;
MARCATURA COLLO E DOCUMENTO (con indicazioni su contenuto, infiammabilità in caso di danneggiamento, manipolazione e procedure in caso di danneggiamento, contatto telefonico in caso di emergenza).

Nessun commento:

Posta un commento