Si forniscono alcune indicazioni sulle
novità introdotte.
Obblighi
del trasportatore e del caricatore
L’ADR 2017 prevede delle modifiche per
quanto riguarda gli obblighi delle figure professionali del trasportatore e del
caricatore.
Per il trasportatore: è
previsto che debba assicurarsi che gli equipaggiamenti prescritti nell’ADR per
singole classi si trovino a bordo del veicolo non solo per il conducente, ma
per l’intero equipaggio (1.4.2.2.1 g)), mettendo a disposizione di quest’ultimo
le istruzioni scritte previste dall’ADR (1.4.2.2.6). Prima era invece affermato
che bisognava assicurarsi che gli equipaggiamenti prescritti nelle istruzioni
scritte per il conducente si trovassero a bordo; viene pertanto creata una
nuova sottosezione, 1.4.2.2.6, che in maniera più esplicita prevede per il
trasportatore l’obbligo di mettere a disposizione dell’equipaggio del veicolo,
e quindi non più solo del conducente, le istruzioni scritte come stabilito
dall’ADR.
Per quanto riguarda il caricatore, l’ADR
2017 prevede che questa figura deve in modo più generale, osservare le
condizioni relative al carico ed alla movimentazione delle merci pericolose in
ogni circostanza che lo riguardi durante l’operazione di trasporto, quindi non
soltanto quando carica merci pericolose su un veicolo, in un grande o piccolo
contenitore. Dopo aver caricato le merci in un contenitore, deve poi osservare
le disposizioni relative alle etichette, ai marchi ed alla segnaletica
arancione presenti.
Per la figura del riempitore, pur non
mutando i suoi obblighi, viene ora solo meglio esplicitato che egli si deve
assicurare, quando prepara le merci pericolose ai fini del trasporto, che le
etichette, i marchi, i pannelli arancioni sino apposti in maniera corretta
sulle cisterne, sui veicoli e sui contenitori per i trasporti alla rinfusa.
Classi
ADR
Nella classificazione delle classi ADR
(che va dalla 1 alla 9), viene introdotta una nuova definizione delle materie
della classe 4.1 che, oltre ai solidi infiammabili, le materie autoreattive ed
agli esplosivi solidi desensibilizzati, comprendono ora anche le materie che
polimerizzano: esse sono materie, che senza stabilizzazione, sono suscettibili
di subire una forte reazione esotermica causando la formazione di molecole più
grandi o causando la formazione di polimeri nelle condizioni normali di
trasporto.
Trasporto
di pile al litio
Dopo il 31 dicembre 2018 (1.6.1.38), sui
colli delle pile al litio dei numeri ONU 3090 e 3480 preparati secondo la
Disposizione Speciale 188 (in esenzione dall’ADR) dovrà figurare un nuovo
marchio specifico definito al 5.2.1.9.2, ovvero un marchio a forma di
rettangolo con i bordi tratteggiati in rosso, con dimensioni minime di 12 cm.
di larghezza e 11 cm. di altezza, riportante come disegno interno un gruppo di
pile, di cui una danneggiata e sovrastata da una fiamma: la marcatura deve
essere apposta sopra il numero UN che è 3090 per le pile o batterie al litio di
metallo e 3480 per le batterie o pile al litio ionico. (Vedi nota 1).
Sugli altri colli (non esenti dall’ADR)
dovrà essere apposto il nuovo modello di etichetta numero 9A definito al
5.2.2.2.2, mentre secondo il 5.3.1.1.4 la placca-etichetta corrispondente
dovrà essere conforme al modello numero 9 invece del numero 9A. Secondo il
5.4.1.1.1 c) il documento di trasporto dovrà riportare unicamente il numero
della classe, ossia 9, e non 9A. Questa nuova etichetta è stata integrata
anche nelle istruzioni scritte del 5.4.3.4 e tale modifica entrerà in vigore,
unitamente ad altre, il 1° luglio 2017.
Lista
delle merci pericolose (tabella A)
Vengono apportate alcune modifiche alla
lista delle merci pericolose (cap. 3.2, tabella A): per i materiali radioattivi
con numero UN 2977 e UN 2978, viene ora attribuito anche il pericolo di
tossicità, oltre a quello di radioattività e corrosività già posseduto in
precedenza; vengono modificate le definizioni delle rubriche dei bifenili UN
3151 e UN 3152 ed introdotte le nuove rubriche delle confezioni di resina
poliestere UN 3527 (classe 4.1).
Formazione
conducenti
Per quanto riguarda la formazione dei
conducenti, viene ora previsto che tutti gli esami devono essere monitorati e
verificati per evitare qualsiasi manipolazione o frode ed i documenti
dell’esame vanno registrati e conservati sotto forma di stampa o file
elettronico: viene data ora la possibilità che le prove scritte possono essere
svolte, tutte o in parte, sotto forma di esami elettronici e le risposte
dovranno essere quindi valutate attraverso tecniche elettroniche, tramite
hardware e software accettati dall’autorità competente.
Trasporto
in esenzione parziale
Nella tabella relativa all’esenzione
parziale dall’ADR per quantità trasportate, cap. 1.1.3.6, sono apportate alcune
variazioni in quanto vengono inserite nuove rubriche appartenenti alle classi
4.1, 4.3, 5.1, 6.1, 8 e 9.
Aerosol
Viene meglio specificata la definizione
degli aerosol, prima individuati come recipienti non ricaricabili, rispondenti
alla disposizioni del capitale 6.2.6; ora, per distinguerli dagli imballaggi
interni, sono definiti come oggetti costituiti da recipiente non ricaricabile
rispondenti alle prescrizioni del 6.2.6. Resta invariata la parte che consente
la costruzione in metallo, vetro o materia plastica, contenente un gas
compresso, liquefatto o disciolto sotto pressione, munito di un dispositivo di
dispersione per espellere il contenuto.
Consulente
alla sicurezza
Per quanto riguarda le funzioni del
consulente alla sicurezza del trasporto di merci pericolose, vengono introdotte
anche quelle relative alle operazioni di riempimento e di imballaggio; questo
perché anche le imprese che effettuano attività di imballaggio e riempimento
dei colli contenenti merci pericolose (oltre i limiti di esenzione), sono
obbligate alle nomina del consulente ADR.
Nota 1
ETICHETTA PER IL TRASPORTO DI PILE AL LITIO
IN ESENZIONE ALL’ADR
(SECONDO LA DISPOSIZIONE SPECIALE N. 188 ALL’ADR 2017)
![]() |
* : numero ONU
** : numero di telefono dello speditore |
Di seguito sono riassunti i prerequisiti che devono essere rispettati
affinché sia applicabile la suddetta Disposizione Speciale 188.
PILE BATTERIE
AL LITIO METALLICO (UN 3090 e UN 3091)
PILA (tenore di litio non superiore ad 1 g);
BATTERIA (tenore di litio non superiore a 2 g);
PILA/BATTERIA approvata (sottosezione 38.3 della parte III del Manuale delle prove e dei criteri);
PILA/BATTERIA protetta da cortocircuiti;
PILA/BATTERIA o DISPOSITIVO imballati in imballaggio interno e inseriti in imballaggio esterno robusto;
MARCATURA COLLO E DOCUMENTO (con indicazioni su contenuto, infiammabilità in caso di danneggiamento, manipolazione e procedure in caso di danneggiamento, contatto telefonico in caso di emergenza).
PILE BATTERIE AL LITIO IONICO (UN 3480 e UN 3481)
PILE BATTERIE AL LITIO IONICO (UN 3480 e UN 3481)
PILA (energia nominale non superiore a 20 Wh);
BATTERIA (energia nominale non superiore a 100 Wh);
PILA/BATTERIA approvata (sottosezione 38.3 della parte III del Manuale delle prove e dei criteri);
PILA/BATTERIA protetta da cortocircuiti;
PILA/BATTERIA o DISPOSITIVO imballati in imballaggio interno e insertiti in imballaggio esterno robusto;
MARCATURA COLLO E DOCUMENTO (con indicazioni su contenuto, infiammabilità in caso di danneggiamento, manipolazione e procedure in caso di danneggiamento, contatto telefonico in caso di emergenza).