mercoledì 7 maggio 2014

Il trasporto di rifiuti speciali e la compatibilità con l'ADR

La normativa sul trasporto dei rifiuti speciali non è attualmente raccordata con quella dell’ADR (trasporto merci pericolose su strada), poiché ancora non sono state emanate delle norme specifiche. A tutt’oggi non esiste, infatti, data la difficoltà di definire la composizione esatta di un rifiuto, una norma che indichi una corrispondenza automatica fra codice CER del rifiuto speciale e numero ONU. In questo post si è cercato di armonizzare alcuni rifiuti speciali pericolosi, che più frequentemente vengono trasportati su strada, con la norma ADR. Nella tabella che segue si riporta, infatti, solo alcuni CER (Catalogo Europeo Rifiuti) di rifiuti classificati pericolosi che risultano sottoposti anche alle norme ADR, durante la fase di trasporto su strada.
Nella corrispondente tabella sono indicati:
  • il codice CER (Catalogo Europeo Rifiuti) e la relativa descrizione del rifiuto speciale pericoloso
  • la corrispondente classificazione ai sensi dell’ADR (n. ONU, descrizione, classe, gruppo di imballaggio e, se ricorre, codice di restrizione in galleria
  • la categoria di trasporto (codice numerico)
  • i limiti di esenzione parziale in peso che sono previsti dalla norma ADR. Considerato che, per quanto concerne il trasporto dei rifiuti speciali pericolosi, il peso in partenza risulta spesso alquanto incerto, il trasportatore valuterà l’approssimazione al limite d’esenzione e di conseguenza, anche se al di sotto dei limiti di esenzione parziale, attiverà la procedura prevista per il trasporto secondo le disposizioni previste dall’ADR.
  • il coefficiente di moltiplicazione da utilizzare quando rifiuti pericolosi, appartenenti a categorie di trasporto differenti, sono trasportati sullo stesso veicolo
  • l’etichettatura prevista dalla norma ADR da applicare sui singoli colli in aggiunta al numero ONU ed al codice CER. Si ricorda che oltre all’etichettatura prevista dalla norma ADR, trattandosi di rifiuti speciali pericolosi, sui singoli colli dovrà essere apposta l’etichettatura prevista dalla norma sui rifiuti (“R” nera su fondo giallo dimensioni: cm 15 x 15 – dimensioni lettera: altezza cm 10, larghezza. cm 8, con larghezza del segno di cm 1,5).
Il veicolo dovrà avere, sulla parte posteriore destra, anche la “R” nera su fondo giallo (dimensioni pannello: cm 40 x 40 – dimensioni lettera: altezza cm 20, larghezza. cm 15, con spessore del segno di cm 3). 
L’ADR 2011 e, da ultimo, l'ADR 2013 ha ulteriormente specificato le condizioni per le quali risulta necessario applicare il marchio “materia pericolosa per l’ambiente”, nel caso di rifiuti pericolosi per l’ambiente acquatico. Si applica in genere se la Scheda di sicurezza riporta le frasi di rischio R50, R50/R53, R51/R53. Per le dimensioni e il posizionamento del marchio valgono le regole delle etichette di pericolo, es.: 10*10 cm per i colli e 25*25 cm per le cisterne. Il numero dell’etichetta non va menzionato sul documento di trasporto ma, per le materie diverse da UN 3077 e UN 3082, va indicata la frase “pericoloso per l’ambiente”. Il marchio non va apposto sugli imballaggi semplici e sugli imballaggi interni degli imballaggi combinati se questi contengono fino a 5 litri, se liquidi o fino a 5 kg netti, se solidi.


CLASSIFICAZIONE E LIMITI DI ESENZIONE PER IL TRASPORTO DI ALCUNI RIFIUTI PERICOLOSI IN ADR

Codice CER
Classificazione ADR

Categoria
di
trasporto
Limite di
esenzione
in kg
Coeff.
moltipl.
Etichetta
160601* batterie al piombo
UN 2794 RIFIUTO
ACCUMULATORI
ELETTRICI riempiti di elettrolita liquido acido, 8, (E)
3
1000
1






160506* sostanze chimiche
di laboratorio contenenti o
costituite da sostanze
pericolose, comprese le miscele
di sostanze chimiche di
laboratorio
UN 1760 RIFIUTO
LIQUIDO CORROSIVO
N. A. S., 8, III, (E)
3
1000
1





070404* altri solventi
organici, soluzioni di lavaggio e
acque madri
070604* altri solventi
organici, soluzioni di lavaggio e
acque madri
080111* pitture e vernici di
scarto, contenenti solventi
organici o altre sostanze
pericolose
130701* olio combustibile e
carburante diesel
140603* altri solventi e
miscele di solventi
200127* vernici, inchiostri,
adesivi e resine contenenti
sostanze pericolose
200113* solventi

UN 1993 RIFIUTO
LIQUIDO
INFIAMMABILE  
N. A.S., 3, III, (D/E)
3
1000
1






Codice CER
Classificazione ADR

Categoria
di
trasporto
Limite di
esenzione
in kg
Coeff. moltipl.
Etichetta
200119* pesticidi
UN 2811 RIFIUTO
SOLIDO ORGANICO
TOSSICO N. A. S., 6.1, III, (E)
2
333
3






180103* rifiuti che devono
essere raccolti e smaltiti
applicando precauzioni
particolari per evitare infezioni
180202* rifiuti che devono
essere raccolti e smaltiti
applicando precauzioni
particolari per evitare infezioni
UN 3291 RIFIUTI
OSPEDALIERI
N.A.S., 6.2, II
2
333
3





130204* scarti di olio
minerale per motori, ingranaggi
e lubrificazione, clorurati
130205* scarti di olio
minerale per motori, ingranaggi
e lubrificazione, non clorurati
130206* scarti di olio
sintetico per motori, ingranaggi,
lubrificazione
130207* olio per motori,
ingranaggi e lubrificazione,
facilmente biodegradabile
130208* altri oli per motori,
ingranaggi e lubrificazione
UN 3082 RIFIUTO
MATERIA PERICOLOSA DAL
PUNTO DI VISTA
DELL’ AMBIENTE,
LIQUIDA, N.A.S., 9, III,
(E)
3
1000
1












14.06.02* 
altri solventi e miscele di solventi alogenati







UN 1992 RIFIUTO di Solventi e miscele di solventi alogenati, 3 + 6.1, III, (D/E) MATERIA PERICOLOSA DAL
PUNTO DI VISTA
DELL’ AMBIENTE
3
1000
1






   
14.06.04* 
Fanghi o rifiuti solidi contenenti solventi alogenati


UN 2811 Fanghi o rifiuti solidi contenenti solventi alogenati, 6.1, II, (D/E)
MATERIA PERICOLOSA DAL
PUNTO DI VISTA
DELL’ AMBIENTE
2
333
3








lunedì 5 maggio 2014

Pannelli ed etichette per il trasporto di rifiuti pericolosi

Il trasporto di rifiuti speciali, siano essi pericolosi che non pericolosi ed il loro stoccaggio e trattamento sono disciplinati da apposite norme che stabiliscono anche quali devono essere i pannelli da apporre sui veicoli e le etichette sui contenitori dei rifiuti al fine di identificarli immediatamente, avvertendo gli operatori sui possibili rischi che possono correre e quindi sulle precauzioni da adottare (si veda il testo unico ambientale, il D.lgs 152/2006, la Delibera interministeriale 27.07.1984 e la normativa ADR). 
In questo post vorrei focalizzare l’attenzione sull’uso indiscriminato della R nera su sfondo giallo il cui uso è abusato. Spesso le aziende ed i consulenti tendono a far installare questo simbolo come identificante il rifiuto in generale. Tale pratica è da condannare. I rifiuti pericolosi, devono essere identificati per allertare il personale che si trova in una possibile condizione di pericolo e che devono essere adottate tutte le precauzioni al fine di evitare incidenti o danni per l’uomo e per l’ambiente. 
Il simbolo della R nera su sfondo giallo, avente precise dimensioni  da rispettare, è da utilizzarsi solamente per il trasporto di rifiuti pericolosi e ciò si evince con chiarezza dalle disposizioni riportate sulle autorizzazioni rilasciate dall’Albo Nazionale Gestori Ambientali.
Veicoli:
Sui veicoli deve essere apposta una targa in metallo di dimensioni 40x40 cm, a fondo giallo, recante la lettera R di colore nero alta 20 cm, larga 15 cm  e con uno spessore del segno di 3 cm. La targa deve essere apposta sulla parte posteriore del veicolo, a destra e deve essere ben visibile. Tali pannelli possono essere anche nella forma pieghevole per poter essere adoperati esclusivamente quando se ne ha la necessità.
Imballaggi di rifiuti pericolosi:
Sui colli deve essere apposta un’etichetta o un marchio inamovibile a fondo giallo aventi le misure di 15x15 cm, recante la lettera “R” di colore nero alta 10 cm, larga 8 cm e con uno spessore del segno di 1,5 cm. Le etichette devono essere resistenti agli agenti atmosferici e non devono subire alterazioni. La loro collocazione sui colli deve essere tale da permetterne la rapida individuazione e lettura.
Non è semplice identificare quali sono quei rifiuti pericolosi la cui pericolosità li fa ricadere nell’ADR. Non esiste una relazione univoca che ad un rifiuto pericoloso associ il suo corrispondente nell’ADR e non è mai detto che un rifiuto pericoloso per la normativa ambientale (D.Lgs. 152/2006) sia poi dichiarato pericoloso per il trasporto dalla normativa ADR.