mercoledì 12 settembre 2012

Considerazioni sulla normativa del consulente

Il Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, all'art. 12 tratta delle "Sanzioni relative al consulente alla sicurezza, stabilendo, al comma 5, che "la vigilanza sull'osservanza delle disposizioni relative ai consulenti per la sicurezza sia affidata agli Uffici periferici del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici territorialmente competenti (l'Ufficio della Motorizzazione civile nella provincia della sede operativa dell'impresa di trasporto) e al comma 6 che "le sanzioni di cui ai commi seguenti: 

  • 1. Il legale rappresentante dell'impresa che non nomina un consulente (violando le disposizioni dell'articolo 11, comma 2), e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 6.000 euro a 36.000 euro.
  • 2. Il legale rappresentante dell'impresa che non comunica entro quindici giorni dalla nomina le complete generalità del consulente o non conserva le relazioni annuali del consulente per cinque anni (violando le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 3 e 6), e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 12.000 euro.
  • 3. Il consulente che non redige le relazioni di cui all'articolo 11, commi 5 e 7, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 24.000 euro.
  • 4. Il consulente che non ottempera agli obblighi di cui all'articolo 11, commi 5 e 7, relativi alla trasmissione delle relazioni di cui agli stessi commi, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 12.000 euro.
siano irrogate dal prefetto".
Considerazioni
In pratica la vigilanza della Motorizzazione civile potrebbe essere realizzata, esclusivamente, nei confronti delle imprese di trasporto in cisterna o di esplosivi o di radioattivi, i cui veicoli hanno l'obbligo di collaudo e di autorizzazione al trasporto, annotata sulle relative carte di circolazione e le cui carrozzerie ne qualificano l'idoneità.
Per tutte le altre imprese che trasportano, in colli o alla rinfusa, merce pericolosa delle classi 2, 3, 4.1,4.2,4.3,5.1,5.2,6,1,6,2,8 e 9 o rifiuti pericolosi (che rappresentano la stragrande maggioranza delle imprese di trasporto), che utilizzano veicoli non sottoposti a collaudo e a particolare autorizzazione, l'azione di vigilanza, da parte della Motorizzazione, non è realizzabile poichè in sede di revisione periodica gli operatori tecnici verificano esclusivamente la permanenza dell'idoneità "tecnica" dei veicoli, ma non hanno la possibilità di rilevare l'attività specifica dell'impresa che utilizza quei veicoli e quindi, eventualmente, di "attivare" la vigilanza  sul rispetto della norma richiamata.


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