Le Modalità di svolgimento dei corsi per il rilascio dei CFP ADR dettate dalla Direzione Generale del Nord Ovest del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che esercita funzioni di coordinamento degli Uffici Provinciali della Lombardia, Piemonte e Liguria sono sensibilmente diverse dalle Modalità di svolgimento dei corsi CFP ADR dettate dalla Direzione Generale del Centro Nord e Sardegna che esercita funzioni di coordinamento del Lazio, Toscana, Umbria, Marche e Sardegna. (Verificare le diverse modalità).
sabato 24 novembre 2012
mercoledì 7 novembre 2012
ADR 2013: le principali novità
PREMESSA
Questo breve lavoro si propone di mettere in evidenza le principali novità che sono contenute nel testo del nuovo ADR 2013 che entrerà in vigore, per il trasporto internazionale di merci pericolose, il 01/01/2013 ed è stato predisposto sulla base della diciassettesima edizione delle Raccomandazioni ONU sul trasporto di merci pericolose emanate nel Maggio del 2011.
Il testo prevede sei mesi di tempo (fino al 30/06/2013) come limite massimo da concedere agli Stati aderenti all’Accordo per potersi mettere in regola con le nuove norme.
Il trasporto nazionale, invece, ne sarà coinvolto solo nel momento in cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti emanerà un Decreto di recepimento della Direttiva UE, attraverso la quale viene emanata questa normativa.
Gli emendamenti ufficiali UNECE che vanno a costituire il complesso delle novità ADR 2013 sono:
- ECE/TRANS/WP.15/213 del Marzo 2012,
- ECE/TRANS/WP.15/213/Add.1 del 29 Maggio 2012,
- ECE/TRANS/WP.15/213/Corr.1 del 30 Maggio 2012,
- ECE/TRANS/WP.15/213/Add.1/Corr.1 del 25 Giugno 2012,
- ECE/TRANS/WP.15/213/Corr.2 del 27 Giugno 2012.
PARTE 1
La sezione 1.1.3 prevede ora nove casi disciplinati dalle sottosezioni numerate dalla 1.1.3.1 fino alla nuova 1.1.3.9 relativa all’utilizzo di merci pericolose utilizzate come agenti di raffreddamento o di condizionamento durante il trasporto (gas).
CAPITOLO 1.1.4 - Applicabilità di altre regolamentazioni
Sono state semplificate, nel paragrafo 1.1.4.3, le condizioni di “Utilizzazione delle cisterne mobili tipo IMO approvate per i trasporti marittimi”.
Si tratta di un contributo alla positiva risoluzione dell’annoso problema dell’imbarco a bordo di navi in navigazione internazionale delle “Cisterne mobili tipo IMO 1, 2, 5 e 7” che non soddisfano le disposizioni dei Capitoli 6.7 o 6.8 ADR, ma che sono state costruite e approvate prima del 1° gennaio 2003 conformemente alle disposizioni del Codice IMDG (Emendamento 29-98).
In particolare la formulazione attuale prevede che tale tipologia di cisterne mobili “possono continuare ad essere utilizzate a condizione che esse rispondano alle disposizioni in materia di prove e controlli periodici applicabili del Codice IMDG (cioè l’emendamento 35/10 fino al 31/12/2013). Tali cisterne dovranno rispettare le disposizioni corrispondenti alle istruzioni delle colonne (10) e (11) della tabella A del capitolo 3.2 e del capitolo 4.2 dell’ADR. Vedere anche il 4.2.0.1 del Codice IMDG.”
CAPITOLO 1.1.5
È stata introdotta una nuova sezione 1.1.5 che recita testualmente:
“Quando è richiesta l’applicazione di una norma e vi è un qualsiasi tipo di conflitto tra questa norma e le disposizioni dell’ADR, le disposizioni dell’ADR prevalgono”.
CAPITOLO 1.2 – DEFINIZIONI
Nel panorama delle nuove definizioni inserite, merita un cenno il “recipiente a pressione di soccorso” con una capacità in acqua non superiore ai 1.000 litri nel quale sono situati recipienti a pressione danneggiati o non conformi.
CAPITOLO 1.4.2.1 – RESPONSABILITA’ DELLO SPEDITORE
Secondo la versione ADR 2013, lo SPEDITORE, deve fornire al trasportatore informazioni e dati in una maniera tracciabile, e, se necessario, i documenti di trasporto e i documenti di accompagnamento richiesti con particolare riguardo alle disposizioni del capitolo 5.4 e delle tabelle della parte 3.
CAPITOLO 1.8 – MISURE DI CONTROLLO (DGSA)
Nel paragrafo 1.8.5.1 viene specificato che la trasmissione all’autorità competente della “Notifica degli eventi che coinvolgono merci pericolose” (la cosiddetta “Relazione di incidente” di competenza del Consulente-DGSA”) deve avvenire entro un mese dall’avvenuto incidente.
Si ricorda che il D. Lgs. 35/2010 ha stabilito, invece, un termine di 45 giorni dal verificarsi dell'incidente.
CAPITOLO 1.9 – TUNNELS STRADALI
Attualmente, l'Italia non ha classificato le gallerie presenti sul territorio nazionale, le quali sono pertanto da considerarsi di categoria "A" (salvo casi specifici).
PARTE 2
CAPITOLO 2.2.2 - GAS
Vengono introdotti i nuovi:
“Prodotti chimici sotto pressione”
Materie liquide, pastose o pulverulenti sotto pressione alle quali viene aggiunto un gas propellente che risponde alla definizione di un gas compresso o liquefatto e le miscele di queste materie.
CAPITOLO 2.2.3 – LIQUIDI INFIAMMABILI
Vengono introdotti i nuovi:
Oggetti contenenti liquidi infiammabili
UN 3269 KIT DI RESINA POLIESTERE
UN 3473 CARTUCCE PER PILE A COMBUSTIBILE
PARTE 3
CAPITOLO 3
Anche in questa nuova edizione, la lista ‘A’ delle merci pericolose ha subito delle variazioni che comprendono l’ingresso di nuove rubriche e la fuoriuscita di vecchie.
NUOVE RUBRICHE:
UN 3499 CONDENSATORI ELETTRICI A DOPPIO STRATO
UN 3500-3501-3502-3503-3504-3505 PRODOTTI CHIMICI SOTTO PRESSIONE
UN 3506 MERCURIO CONTENUTO IN OGGETTI FABBRICATI
RUBRICHE CANCELLATE:
UN 1197 PG I
UN 1266 PG I
UN 1286 PG I
UN 1287 PG I
Sono, inoltre, state modificate e aggiunte delle disposizioni speciali.
(es: vedi l’istruzione di imballaggio P206 associata ai nuovi prodotti chimici sotto pressione).
CAPITOLO 3.4
E' stata revisionata la sezione 3.4.13:
Se un'unità di trasporto (veicolo stradale, container) contiene contemporaneamente merci pericolose che richiedono una segnalazione arancio o placche di pericolo e merci pericolose in quantità limitata che richiedono una marcatura conforme al 3.4.15, può essere segnalata:
E' stata revisionata la sezione 3.4.13:
Se un'unità di trasporto (veicolo stradale, container) contiene contemporaneamente merci pericolose che richiedono una segnalazione arancio o placche di pericolo e merci pericolose in quantità limitata che richiedono una marcatura conforme al 3.4.15, può essere segnalata:
- Con solo pannelli arancioni (per i veicoli)
- Con solo le placche di pericolo (container)
- Contemporaneamente con i pannelli arancioni, o placche di pericolo, e con la marcatura di quantità limitata.
PARTE 4
Le novità che interessano la parte 4 del manuale riguardano sostanzialmente:
- la modifica e l’introduzione di alcune nuove istruzioni di imballaggio;
- l’introduzione dei nuovi RECIPIENTI DI SOCCORSO A PRESSIONE;
- l’introduzione di nuovi imballaggi (fusti/casse) costruiti in ‘ALTRO METALLO’ (Es. TITANIO) che non sia alluminio o acciaio (fusti 1N e casse 4N ).
PARTE 5
CAPITOLO 5.1
In tema di ‘sovrimballaggi’ dovrà altresì essere riportato il marchio di materia pericolosa per l’ambiente, quando richiesto sui colli contenuti, salvo quando sia visibile la marcatura riportata sui colli stessi.
CAPITOLO 5.2
È stata introdotta una importante modifica relativa alle dimensioni minime della marcatura (numero ONU e lettere UN) prescritta alla sezione 5.2.1.1
12 mm
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<30 lt. capacità (colli)
<30 kg. massa netta (colli)
<60 lt. capacità in acqua (bombole)
|
06 mm
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Max. 30 lt. capacità (colli)
Max. 30 kg. massa netta (colli)
Max. 60 lt. capacità in acqua (bombole)
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Dimensioni appropriate
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Max. 5 lt. capacità (colli)
Max. 5 kg. massa netta (colli)
|
Questa nuova norma entrerà in vigore dal 1° gennaio 2014 per gli imballaggi e al successivo controllo periodico comunque non oltre il 30 giugno 2018) per le bombole con una capacità in acqua non superiore a 60 litri.
CAPITOLO 5.3
È stata revisionata la sezione 5.3.2.1.1 precisando che anche nel caso in cui, durante il trasporto, un rimorchio contenente merci pericolose viene staccato dal suo veicolo, un pannello di colore arancio deve rimanere fissato sul retro del rimorchio.
In caso di trasporto di materie pericolose per l’ambiente, è prescritto che il documento di trasporto rechi l’indicazione supplementare:
PERICOLOSO PER L’AMBIENTE o INQUINANTE MARINO/PERICOLOSO PER L’AMBIENTE
CAPITOLO 5.5.3 – MATERIE REFRIGERANTI
È stata inserita un’ intera nuova sezione 5.5.3 che fornisce le disposizioni speciali applicabili ai colli e ai veicoli e container contenenti materie (gas) che presentano un rischio d’asfissia quando vengono utilizzate per scopi di refrigerazione o condizionamento:
- UN 1845 – GHIACCIO SECCO
- UN 1977 – AZOTO LIQUIDO REFRIGERATO
- UN 1951 – ARGON LIQUIDO REFRIGERATO
Queste norme si applicano solamente ai veicoli ed i container che contengono, nei colli, materie utilizzate per il solo scopo di refrigerarazione o condizionamento durante la fase di trasporto.
I colli sottoposti a refrigerazione, contenuti nel veicolo, devono essere marcati con l’indicazione del nome del gas utilizzato, come indicato nella Colonna (2) della Tabella A, seguito da “agente refrigerante” o “agente di condizionamento”, secondo il caso, in una lingua ufficiale del paese d’origine ed inglese, francese o tedesco.
Tali colli, inoltre, devono essere trasportati in veicoli e container ben ventilati
I veicoli ed i container devono anche recare un apposito segnale di attenzione che deve essere collocato su ogni punto d’accesso ed in una posizione facilmente visibile a coloro che aprono o entrano nel veicolo o container; marchio obbligatorio fino a quando il veicolo non sia stato ventilato e le merci refrigerate o condizionate non siano scaricate (disegno del marchio non disponibile).
È infine richiesto che i documenti che accompagnano il trasporto devono riportare:
- Il numero ONU preceduto dalle lettere “UN”
- La designazione ufficiale di trasporto della materia (gas) utilizzato seguita dalla indicazione “agente refrigerante” o “agente di condizionamento” nella lingua del paese d’origine ed inglese, francese o tedesco.
Es: UN 1845, DIOSSIDO DI CARBONIO, SOLIDO, AGENTE REFRIGERANTE
PARTE 6
E’ stato introdotto questo nuova sezione che disciplina questo tipo di imballo di soccorso.
CAPITOLO 6.8 – CISTERNE SMONTABILI
E' stata revisionata la sezione 6.8.2.5 con l’introduzione di nuove norme sulla marcatura delle cisterne smontabili che ora devono prevedere:
- Il nome del proprietario o esercente - L’indicazione cisterna smontabile
- La tara della cisterna
- La massa lorda massima autorizzata
- La designazione ufficiale di trasporto per le materie indicate al 4.3.4.1.3, vale a dire contrassegnate da (+)
- Il codice cisterna
- I codici alfanumerici di tutte le disposizioni speciali
PARTE 7
Sezione 7.5.2 (Divieto di carico in comune)
E’ stata introdotta la nuova sottosezione 7.5.2.4 con la quale si precisa che anche per le materie pericolose imballate in quantità limitata è proibito il carico in comune con materie ed oggetti esplosivi, ad eccezione di quelli della divisione 1.4 e dei numeri ONU 0161e0499.
Sezione 7.5.7 (Movimentazione e stivaggio)
La norma del capitolo 7.5.7.1, che prescrive i criteri per la movimentazione e lo stivaggio di colli di merci pericolose, è stata modificata in maniera importante inserendo un riferimento alla nuova norma tecnica EN 12195-1:2010.
Nello specifico è indicato che le prescrizioni della sezione 7.5.7.1 si considerano rispettate se il carico viene stivato conformemente alla norma EN 12195-1:2010.
Tale norma si applica altresì al carico, allo stivaggio ed allo scarico dei container, container- cisterna, cisterne mobili e CGEM verso, da e sopra i veicoli.
La norma tecnica EN 12195-1:2010 fornisce precise istruzioni circa l’ancoraggio sicuro delle merci nei veicoli e nei container, per i carichi con massa “totale” maggiore di 3.500 kg, stabilendo:
- Le modalità di fissaggio del carico;
- Il numero di cinghie, catene, funi da utilizzare;
- Le loro specifiche in termini di resistenza e funzionalità.
PARTE 8
CAPITOLO 8.1.4 – DOTAZIONI DI BORDO/ESTINTORI
La sezione 8.1.4 è stata modificata riscrivendo il testo della sezione 8.1.4.1 sotto forma di tabella:
MASSA MASSIMA UNITA’
DI TRASPORTO |
NUMERO
MINIMO
ESTINTORI
|
CAPACITA’ MINIMA
TOTALE
(kg.)
|
ESTINTORE
CABINA
(kg.)
|
ESTINTORI
SUPPLEMENTARI
(kg.)
|
Fino a 3,5 ton.
|
2
|
4
|
2
|
2
|
Sopra i 3,5 ton e fino a
7,5 ton. |
2
|
8
|
2
|
6
|
> 7,5 ton.
|
2
|
12
|
2
|
6
|
CAPITOLO 8.6 – RESTRIZIONI IN TUNNELS STRADALI
PARTE 9
La parte nove dedicata alle prescrizioni relative ai veicoli è rimasta invariata.
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